242018Apr
Pacchetto “relax” o turismo sessuale: quando è reato?

Pacchetto “relax” o turismo sessuale: quando è reato?

Agenzia di viaggi a luci rosse: è reato promuovere il turismo sessuale?

Secondo le statistiche più recenti, gli italiani hanno raggiunto il triste primato di essere i maggiori frequentatori di paesi in cui dilaga la prostituzione e, in particolare, di quelli dove si pratica la prostituzione minorile. La località più nota ove avviene questo deprecabile fenomeno è indubbiamente la Thailandia.

Moltissime sono le agenzie di viaggi che promuovono pacchetti turistici in cui oltre al volo e alla sistemazione in albergo sono compresi servizi extra come l’accesso ai centri benessere dove, almeno all’apparenza, vengono praticati i tradizionali massaggi thailandesi. Fin qui, nulla di illecito, naturalmente.

Il problema nasce però quando dietro questi annunci si nascondono iniziative di “turismo sessuale” finalizzate a proporre incontri erotici con soggetti non ancora maggiorenni.

In Italia tutto ciò configura il reato di “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” che è severamente sanzionato dall’articolo 600 quinquies del codice penale con una pena compresa tra sei e dodici anni di reclusione oltre ad una multa di importo variabile tra 15.493 e 154.937 euro.

Si tratta di un reato non molto conosciuto e, in realtà, anche molto difficile da dimostrare, poiché non basta provare che il viaggio sia stato organizzato per raggiungere una meta dove si pratica diffusamente la prostituzione minorile, ma è invece necessaria la prova rigorosa che l’agenzia turistica (o anche il semplice privato) fosse perfettamente a conoscenza dell’attività illecita praticata nei luoghi dove ha indirizzato i propri clienti (alberghi, centri benessere etc.) e che quindi questo tipo di viaggio fosse chiaramente “finalizzato alla fruizione di prestazioni sessuali con persone minorenni”.

Occorre precisare però che il semplice fruitore del viaggio non può essere in alcun modo sanzionato, a meno che egli a sua volta non abbia anche partecipato all’organizzazione del viaggio con altre persone. Infatti l’articolo 600 quinquies del codice penale punisce espressamente solo chi “organizza” o “promuove” questo tipo di viaggi.

Ovviamente, laddove in occasione di tale viaggio dovesse essere raggiunto anche l’obiettivo finale, potrà senz’altro scattare un’accusa per il reato di ‘prostituzione minorile’.

Avv. Andrea Ricci

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