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Affitto “a luci rosse”: quando ricorre il reato di favoreggiamento della prostituzione?

Affitto “a luci rosse”: quando ricorre il reato di favoreggiamento della prostituzione?

Affittare un’abitazione ad una persona che intenda esercitarvi l’attività di meretricio non sempre costituisce reato, questo è ciò che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito in una recente sentenza all’esito di un’attenta analisi del reato di “favoreggiamento della prostituzione”.

Il reato di cui si discute, noto anche con il termine “lenocinio”, trova le sue radici nella famosa battaglia politica condotta dalla Senatrice Lina Merlin a partire dalla seconda metà degli anni ’50 e che ha dato origine alla omonima Legge entrata in vigore il 20 Febbraio del 1958. 

Con la Legge Merlin è stata decretata l’immediata chiusura delle case di prostituzione e, pur riconoscendo implicitamente la piena liceità della attività di meretricio, sono state introdotte numerose fattispecie di reato che gravitano intorno alla stessa, tra cui il “favoreggiamento” e lo “sfruttamento” della prostituzione.

La distinzione tra i due illeciti è netta, consistendo il primo reato in qualsiasi condotta volta a rendere più agevole l’attività svolta dalla prostituta, ed il secondo, in tutti quei comportamenti finalizzati a lucrare un indebito vantaggio dall’esercizio della prostituzione.

Sulla base di tale premesse, la Cassazione ha dunque ritenuto di escludere che possa essere contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione a chi affitti un’abitazione a persona che intenda utilizzarla per prostituirsi, sempre ché il canone di affitto concordato coincida con quello di mercato.

Diversamente, fanno notare gli ermellini, se il prezzo della locazione fosse nettamente al di sotto della media, la prostituta verrebbe indubbiamente “favorita” nell’ardua ricerca di persone disposte a concederle una casa in affitto, mentre nel caso opposto, e cioè se il canone di locazione fosse del tutto sproporzionato rispetto al prezzo di mercato, si verserebbe nel reato di “sfruttamento della prostituzione” in quanto, proprio per la particolare destinazione d’uso dell’immobile voluta dall’affittuaria, il locatore ricaverebbe il suo ingiusto, e penalmente illecito, arricchimento.

Avv. Andrea Ricci



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