282017Ago
La violazione degli obblighi di assistenza familiare: cosa succede quando l’assegno di mantenimento resta “insoluto”?

La violazione degli obblighi di assistenza familiare: cosa succede quando l’assegno di mantenimento resta “insoluto”?

La rottura di un rapporto coniugale comporta sempre la difficile quantificazione dell’assegno di mantenimento che il coniuge economicamente più forte è tenuto a corrispondere all’altro, nonché agli eventuali figli.

Il mancato adempimento di tale obbligo può derivare da varie cause, più o meno addebitabili a colui che è chiamato a pagare l’assegno ma, a stretto rigore interpretativo, la legge sembrerebbe essere molto chiara nella misura in cui punisce penalmente, senza stabilire eccezioni di sorta, chi si astenga dal provvedere al mantenimento del coniuge o dei propri figli.

In particolare, le norme che sanzionano tale violazione sono l’articolo 570 del codice penale e l’articolo 12 sexies della Legge sul divorzio, che comminano addirittura la pena detentiva “fino a un anno di reclusione” oltre a quella pecuniaria di importo variabile “da 103 a 1.032 euro”.

La prima delle due norme citate stabilisce che è punito chi “fa mancare i mezzi di sussistenza” ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, oppure al coniuge.

E’ opportuno precisare che, per giurisprudenza costante, i “mezzi di sussistenza” non coincidono con l’importo che viene liquidato a titolo di assegno di mantenimento, bensì con quella somma minore che risulta indispensabile per la mera sopravvivenza di una persona.

Per contro, l’articolo 12 sexies della legge sul divorzio punisce chi si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che viene determinato in sede giudiziale.

E’ evidente dal confronto delle due norme come in un caso, e cioè in assenza di divorzio, assumano rilievo penale solo le condotte più gravi, consistenti nel lasciare un familiare privo dei mezzi necessari per sopravvivere, mentre, una volta intervenuta la sentenza di divorzio, la sanzione penale scatta automaticamente per il mancato o inesatto pagamento dell’importo stabilito a titolo di mantenimento.

Ciò che apparentemente potrebbe sembrare una ingiustificata disparità di trattamento, in realtà risponde ad una logica ben precisa: in attesa che venga stabilito l’esatto importo del mantenimento da parte del giudice, il soggetto onerato di tale obbligo non sa con precisione quanto deve corrispondere al proprio familiare e, allo stesso tempo però, non può lasciarlo privo di quelle risorse che gli sono strettamente necessarie alla sopravvivenza; dal momento in cui egli ha invece piena consapevolezza dell’importo da pagare, poiché stabilito da un tribunale, non potrà esimersi dall’effettuare quel preciso pagamento tutti i mesi per non incorrere nella commissione di un reato.

La Cassazione ha infatti più volte ribadito la rilevanza penale della condotta di chi si riduca autonomamente l’importo da versare a titolo di mantenimento, senza dunque interpellare il giudice per ottenere una revisione dell’assegno divorzile.

Gli ermellini precisano tuttavia che “ad impossibilia nemo tenetur”! Vale a dire che l’imputato deve sempre essere messo in condizioni di poter provare che il mancato, o parziale, pagamento dell’assegno di mantenimento non sia addebitabile ad un suo comportamento volontario, bensì a fattori eccezionali  (quali potrebbero essere lo stato di detenzione o il licenziamento in tronco) che gli hanno impedito di rispettare tale obbligo.

Avv. Andrea Ricci

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