232015Dic
Atti sessuali in presenza di minori: il reato di “corruzione” di minorenne

Atti sessuali in presenza di minori: il reato di “corruzione” di minorenne

Fare sesso in presenza di soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età può, in alcuni casi, integrare gli estremi del reato di “corruzione di minorenne” previsto dall’art. 609 quinquies del codice penale.

Il termine corruzione, in tale accezione, non ha evidentemente alcuna attinenza con l’offerta di denaro rivolta ad un pubblico ufficiale, ma esprime piuttosto quella condotta appena indicata, ritenuta in grado di compromettere il sereno sviluppo psichico del minore e la sua capacità di autodeterminarsi in ambito sessuale.

Occorre precisare che il reato di corruzione di minorenne è punito a condizione che l’atto sessuale venga compiuto, dal singolo o dalla coppia, in presenza di un soggetto non ancora quattordicenne ed al deliberato scopo di farlo assistere.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte di Cassazione ha, ad esempio, ritenuto non colpevole del reato previsto dall’art. 609 quinquies c.p. l’imputato che si era masturbato dinanzi ad un minorenne, poiché quest’ultimo, essendosi addormentato poco prima del compimento del gesto autoerotico, non aveva avuto modo di assistervi.

I giudici capitolini hanno invece condannato per “tentativo di corruzione di minorenne” un uomo accusato di essersi sbottonato i pantaloni al chiaro fine di esibire i propri organi genitali alla persona offesa, senza tuttavia riuscirvi a causa dell’intervento tempestivo e provvidenziale del padre della minore.

E’ controversa in giurisprudenza la sussistenza del reato di corruzione di minorenne nei casi in cui, per l’età particolarmente giovane della persona offesa, si possa presumere che la stessa non sia in grado di comprendere la valenza erotica dell’atto sessuale, circostanza che si realizza, ad esempio, quando i genitori di un neonato consumano un rapporto sessuale nella stessa stanza in cui si trova quest’ultimo.

Tale contrasto giurisprudenziale è dovuto al fatto che fino al 1996, il reato in questione era punito alla sola condizione che l’atto sessuale fosse compiuto in presenza di un soggetto non ancora sedicenne, mentre non risultava necessaria anche la prova della finalità esibizionistica perseguita dal reo.

Poiché, come detto, la normativa attualmente in vigore richiede, al contrario, che l’atto sessuale sia compiuto proprio al fine di farvi assistere un soggetto minorenne, alcuni magistrati ne hanno tratto la logica conseguenza di dover dichiarare non punibili tutte quelle condotte che, in concreto, non possono cagionare alcun turbamento nella psiche del minore.

Si fa presente, inoltre, che il legislatore, nel riformare la norma citata, ha recentemente introdotto una nuova ipotesi delittuosa, che punisce la condotta di “esibizione di materiale pornografico a soggetti infra-quattordicenni”.

L’esibizione di materiale pornografico ai minori di quattordici anni non assume però rilievo penale in quanto tale, ma costituisce reato soltanto qualora la finalità perseguita sia, inequivocabilmente, quella di indurre un minore a compiere, o a subire, un atto sessuale.

Si fa presente, per completezza, che anche lo scorso anno il reato di corruzione di minorenne è stato ulteriormente riformato, essendo stata introdotta una particolare circostanza aggravante che consente al giudice di comminare una pena addirittura superiore rispetto al massimo edittale, ovvero cinque anni di reclusione, “qualora il reato sia commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave”.


Avv. Andrea Ricci

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