162015Nov
Sesso e minori: i reati di “pedopornografia”

Sesso e minori: i reati di “pedopornografia”

Il codice penale italiano sanziona agli articoli 600 ter e 600 quater i reati di “pornografia minorile” e “detenzione di materiale pornografico”.
In forza di tali norme nel nostro ordinamento vengono penalmente perseguiti sia la produzione, il commercio, la distribuzione o la singola cessione, che la mera detenzione di “materiale pedopornografico”.
Con tale espressione si fa riferimento ad ogni immagine o video, a sfondo sessuale, in cui compaia una persona che non ha ancora compiuto i 18 anni, sia pure con il suo consenso.

La finalità perseguita dalla Legge è infatti quella di tutelare l’intangibilità sessuale del minore, vietando ogni condotta finalizzata alla mercificazione del suo corpo che potrebbe comprometterne lo sviluppo psico-fisico.

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte i temi legati alla pedopornografia, tracciando anzitutto una netta linea di demarcazione tra pornografia minorile e detenzione di materiali dal contenuto lecito.
Secondo la Suprema Corte si versa sempre in quest’ultima ipotesi quando alla rappresentazione del nudo del minore non sia possibile associare alcuna valenza erotica.
I giudici capitolini, in applicazione di tale principio, hanno ritenuto, ad esempio, di dover assolvere l’imputato che era stato accusato di aver scattato, o comunque di aver detenuto, alcune foto che ritraevano due bambini nell’atto di giocare nudi in spiaggia.

Ciò in quanto, in base al nostro codice penale, deve essere dimostrato che il materiale tacciato di essere pedopornografico contenga esplicite scene sessuali, sia anche soltanto simulate o con l’aggiunta di fotomontaggi, oppure che ritragga gli organi genitali del minore volutamente per scopi sessuali, e non, ad esempio, per finalità artistiche o pubblicitarie.
Nel caso di specie, il difensore dell’imputato era riuscito a dimostrare che non v’era alcuna malizia o bramosia sessuale nel comportamento del proprio assistito, riuscendo così ad ottenerne l’assoluzione.

La giurisprudenza ha inoltre preso posizione anche sui vari canali telematici di diffusione della pedopornografia, in particolare sullo streaming e sui software di condivisione dati.
Quanto al primo strumento offerto dalla rete, occorre specificare che non commette nessun reato chi si limiti semplicemente a prendere visione di un filmato pedopornografico, mentre la normativa vigente punisce soltanto chi assista, di persona, ad uno spettacolo o ad un’esibizione a sfondo erotico in cui sia coinvolto un minore.

In merito ai programmi di condivisione dati, tra i quali ad esempio il noto “Emule”, è importante sapere che commette il reato di pornografia minorile, e non quello di semplice detenzione di materiale pornografico, chi, dopo aver effettuato il download di un file dal contenuto illecito, lo collochi in una cartella a cui possono accedere anche terzi.

In ragione della delicatezza del bene protetto, le pene previste per tali illeciti sono state fissate in misura piuttosto severa, sia per quanto riguarda il reato di detenzione di materiale pornografico, per il quale sono comminabili fino a 3 anni di reclusione, che per il reato di pornografia, per il quale è prevista la pena massima di 12 anni.

Si consideri, inoltre, che nei casi in cui il materiale pedopornografico posseduto sia di “ingente quantità” è consentito al giudice applicare una pena, anche superiore ai limiti edittali, in misura non eccedente i due terzi.

Avv. Andrea Ricci

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