162019Giu
Violenza sessuale con consenso della vittima

Violenza sessuale con consenso della vittima

Il reato di stupro può essere compatibile con il consenso della vittima? Il reato di  violenza sessuale per induzione

E’ noto a tutti che il nostro ordinamento punisce severamente la condotta di colui che commetta atti sessuali contro la volontà di un’altra persona; in molti non sanno però che il codice penale prevede un’ulteriore ipotesi di violenza sessuale, vale a dire quella in cui il reato viene commesso nonostante il consenso della vittima. Ontologicamente, sembrerebbe un autentico paradosso, eppure come vedremo, giuridicamente, non lo è affatto.

Leggendo attentamente l’articolo 609 bis del codice penale possiamo notare infatti che vi sono due distinti comportamenti che possono integrare il reato di violenza sessuale (punito con una pena compresa tra 5 e 10 anni di reclusione), ossia la “costrizione” e la “induzione” a compiere o subire atti sessuali.

Per quanto riguarda la forma coercitiva del reato di violenza sessuale la norma appena citata specifica che la condotta deve consumarsi necessariamente con violenza, minaccia o abuso di autorità.

Dunque in tali casi è evidente come non possa esservi alcun consenso liberamente espresso all’atto sessuale da parte della persona che si trova a compierlo o a subirlo.

Al contrario, nella diversa ipotesi dell’induzione la vittima accetta serenamente di consumare il rapporto, ma il suo consenso non viene ritenuto valido al ricorrere di alcune circostanze.

  • La prima riguarda il caso in cui l’atto sessuale venga posto in essere con “abuso delle condizioni di inferiorità fisica” (ad esempio dettate dallo stato di ebbrezza) o “psichica” (ad esempio dovute a patologie psichiatriche) della vittima.
  • La seconda invece si verifica quando quest’ultima viene tratta in inganno e dunque non ha modo di accorgersi dell’avvenuta “sostituzione di persona”.

Occorre però specificare che tale ipotesi non riguarda soltanto la “sostituzione fisica” dunque quella, per fare un esempio, commessa da chi si approfitti di una situazione di buio per sostituirsi al partner della vittima, ma riguarda anche quella, ben più frequente, in cui l’autore del reato si attribuisce una falsa identità o false qualità.

Per ancorare il dato normativo alle ipotesi più frequenti possiamo pensare ad esempio al caso paradigmatico del finto ginecologo, il quale sfruttando il contesto sanitario ponga in essere prestazioni di natura, solo apparentemente, medica, quali ispezioni dei genitali o palpazioni del seno, al chiaro e bieco fine di soddisfare la propria libido.

Naturalmente, in tale ipotesi lo stupratore privo di laurea e di iscrizione all’albo dei medici non potrà che rispondere, oltre che del delitto di violenza sessuale, anche dell’ulteriore reato di “esercizio abusivo di una professione”.


Avv. Andrea Ricci

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